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STATUTO di “LAREA”


STATUTO DI “LAREA”
ART. 1
(Denominazione – Sedi – Durata)
È costituita l’associazione non riconosciuta denominata “LAREA”, ai sensi delle norme
del codice civile in materia, con sede a Imola, attualmente Galeati n.6. con delibera
del Consiglio Direttivo potranno essere aperte una o più sedi secondarie nel territorio
dello Stato.
LAREA ha durata fino al 31 dicembre 2050 e non persegue finalità di lucro.
ART. 2
(Affiliazione)
LAREA potrà affiliarsi ad altre associazioni analoghe, condividendone gli scopi e gli
obiettivi, mantenendo in ogni caso la propria autonomia statutaria, amministrativa,
gestionale e patrimoniale.
ART. 3
(Finalità e Scopi)
In uno scenario in cui i conflitti politici sono completamente scollegati dalla tradizionale
dialettica giustificata dalle grandi idee del secolo scorso;
in presenza di un inequivocabile aumento del disagio e delle diseguaglianze che
calpestano la dignità di coloro che rimangono indietro;
vista la fase storica che viviamo in cui non solo la prospettiva di un’Europa unita, ma
la stessa coesione europea non sono mai state così a rischio in un quadro
internazionale dominato da sovranismo e autoritarismo;
LAREA si prefigge di promuovere in qualsiasi modo il dibattito delle idee e
l’elaborazione di proposte da tradurre in azioni nel campo riformista in funzione del
bene comune, valorizzando i contributi di tutti coloro che – condividendo le premesse
sono sensibili al richiamo e alla tradizione del pensiero socialista democratico, laico,
liberale, cattolico democratico, nella loro declinazione europea, nazionale, municipale.
ART. 4
(Attività)
Per il proseguimento delle suddette finalità LAREA potrà dare vita a tutte le attività e
le iniziative ritenute utili o necessarie.
Sono comprese a titolo esemplificativo e non vincolante: l’elaborazione e la
divulgazione di proposte politiche, di atti normativi e amministrativi, di appelli e mozioni
ad ogni livello dell’organizzazione dello stato e degli enti territoriali, l’organizzazione di
eventi di carattere politico culturale, nessuno escluso, la partecipazione a
manifestazioni ed eventi di terzi apportando le proprie tesi, l’elaborazione e la
diffusione di testi e di altro materiale multimediale. Essa potrà con determinazione del
proprio organo amministrativo decidere di promuovere o di appoggiare liste elettorali
nelle competizioni che si apriranno ad ogni livello territoriale o nazionale.
LAREA potrà aderire a enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali o
nazionali con cui condivide le medesime finalità.
LAREA per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali potrà presentare progetti
e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e
internazionali e potrà svolgere ogni e qualsiasi attività purché non in contrasto con la
legge, anche commerciale, utile o necessaria al perseguimento dei propri scopi.
ART. 5
(Patrimonio e Bilancio)
Il patrimonio di LAREA è costituito da:
a) quote associative annuali;
b) proventi derivanti da sottoscrizioni, da persone fisiche, imprese e altri enti;
c) contributi e proventi comunque incassati per finanziare la realizzazione delle attività
previste;
d) lasciti e donazioni;
e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio Direttivo;
f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo dovrà essere celebrata l’assemblea dei soci
per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre,
preventivamente vagliato dal Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo sarà redatto
con i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, purché in forma chiara e trasparente.
La bozza di bilancio di esercizio dell’associazione, unitamente alla relazione del
revisore legale, se e in quanto nominato, saranno messe a disposizione dei soci
presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati nell’attività istituzionale
e in quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione o fondi patrimoniali durante la vita dell’associazione.
Il Bilancio una volta approvato, unitamente alla delibera di approvazione, sarà
pubblicato sul bollettino informativo o sul sito internet dell’Associazione, per garantire
la massima diffusione.
ART. 6
(Soci)
Possono essere soci di LAREA le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche,
gli enti e le associazioni richiedenti che condividano gli scopi dell’associazione e che
si impegnino a realizzarli. L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio
Direttivo. I soci fondatori possono esercitare tutti i poteri derivanti dal loro titolo sin
dalla costituzione dell’associazione; i nuovi soci potranno esercitare i loro diritti,
incluso il diritto di voto in assemblea, una volta decorso un anno dalla loro ammissione.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono
tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio Direttivo con
delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno
successivo.
La qualità di socio è intrasferibile.
E’ facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa,
anticipazioni e finanziamenti che saranno infruttiferi di interessi, a sostegno dell’attività
dell’associazione.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
ART.7
(Recesso ed esclusione)
E’ data facoltà a ciascun associato di recedere dall’associazione mediante
comunicazione inviata per lettera raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto decorsi
30 giorni dalla spedizione della comunicazione. L’Assemblea potrà deliberare
l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita ai
sensi del presente Statuto.
I soci potranno inoltre essere esclusi per gravi motivi, inerenti al mancato rispetto dei
principi di cui al presente statuto o di carattere morale, con delibera dell’Assemblea.
In tal caso, preventivamente il Consiglio Direttivo indirizzerà al socio una lettera di
contestazione delle violazioni che possono motivare il provvedimento di esclusione.
Al socio è garantito il diritto di replicare per iscritto opponendosi alla contestazione
degli addebiti. In tale caso della controversia è investita la Commissione di Garanzia
la quale, a seguito di un’attività istruttoria, darà un suo parere scritto non vincolante.
La delibera di esclusione, una volta acquisito il parere della Commissione di Garanzia,
sarà presa dall’assemblea dei soci con la maggioranza ordinaria.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere
all’associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative versate,
nonché vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART. 7
(Organi dell’associazione)
Gli organi di LAREA sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Comitato Onorario di Presidenza
d) Il presidente Onorario
e) Il Presidente
f) I Vice Presidenti
g) La Commissione di garanzia
h) Il Revisore legale
ART. 8
(L’Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.
L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal
Presidente Onorario o da uno dei Vice Presidenti Onorari, in caso di assenza o di
impedimento di questi, dal Presidente o in alternativa da uno dei Vice Presidenti o, in
mancanza, da un socio oppure un rappresentante dei soci diversi da persona fisica
nominati in apertura di seduta. L’Assemblea è convocata dal Presidente, su delibera
del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto degli associati in regola
con il pagamento del contributo annuale.
L’Assemblea in apertura nomina un Segretario al quale è affidato il compito di
verbalizzare la riunione.
La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a ciascun
socio; la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata A/R o inviata
per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento, almeno 15 giorni prima
contenente l’ordine del giorno il luogo, la data e l’orario della prima e seconda
convocazione, quest’ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la
prima.
Le riunioni sono tenute in presenza, tuttavia l’assemblea può essere validamente
tenuta, anche esclusivamente, con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione e cioè con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (per
teleconferenza o per videoconferenza), purché siano rispettati il metodo collegiale, i
principi di buona fede, la parità di trattamento dei soci, la possibilità per i soci di
esprimere la propria opinione, di procedere al conteggio dei voti e di proclamare i
risultati della votazione. Se per motivi tecnici non fosse possibile iniziare o venisse
sospeso il collegamento, l’assemblea verrà rinviata o verrà dichiarata sospesa dal
Presidente considerando valide le deliberazioni adottate sino al momento della
sospensione.
Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sull’indirizzo generale di attività per il conseguimento degli scopi di
LAREA;
b) approvare il bilancio consuntivo;
c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
d) procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
e) procedere alla nomina dei membri della Commissione di Garanzia;
f) procedere alla nomina del Revisore legale;
g) deliberare l’esclusione dei soci;
e) procedere alla nomina del Presidente, qualora essa non deliberi di attribuire la
nomina in oggetto al Consiglio Direttivo;
f) procedere alla nomina dei Vice Presidenti, fino ad un massimo di cinque, qualora
essa non deliberi di attribuire la nomina in oggetto al Consiglio Direttivo;
g) procedere alla nomina del Comitato Onorario di Presidenza e del Presidente
Onorario, qualora essa non deliberi di attribuire la nomina in oggetto al Consiglio
Direttivo.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in
seconda convocazione, successiva di almeno 24 ore alla prima, l’assemblea sia
ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti.
Il voto degli associati in Assemblea – sia persone fisiche che soggetti diversi dalle
persone fisiche – è singolo, per qualsiasi deliberazione.
I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal proprio legale
rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi.
Tutti i soci possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta; in
questo caso il socio che interviene in assemblea non può rappresentare più di cinque
soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le decisioni su
eventuali modifiche statutarie o sullo scioglimento dell’associazione: per queste ultime
è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
ART. 9
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non
superiore a undici, scelti tra i soci persone fisiche o le persone a ciò indicate dai soci
diversi da persone fisiche. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari ed
opportuni per il raggiungimento dei fini di LAREA secondo le direttive dell’Assemblea.
In particolare:
a) elegge al suo interno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto
l’Assemblea;
b) elegge il Comitato Onorario di Presidenza e il Presidente Onorario, qualora non
vi abbia provveduto l’Assemblea;
c) elegge al suo interno i Vice Presidenti, fino ad un massimo di cinque, qualora
non vi abbia provveduto l’Assemblea;
d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
e) propone all’Assemblea l’eventuale esclusione dei soci;
f) esamina la situazione economica e finanziaria dell’Associazione durante
l’anno;
g) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per
l’approvazione definitiva;
h) determina l’entità del contributo associativo annuo;
i) delibera sull’attività e la gestione dell’associazione per quanto riguarda sia
l’ordinaria che la straordinaria amministrazione;
j) provvede ad ogni altro adempimento previsto nel presente Statuto;
k) delibera sull’istituzione di sedi operative decentrate sul territorio;
l) può affidare incarichi specifici a uno o più consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta il Presidente lo ritenga
opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono convocate con un preavviso di cinque giorni, con lettera
raccomandata A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento e
sono presiedute dal Presidente Onorario o, in sua assenza o impedimento, dal
Presidente oppure da un Consigliere nominato tra i presenti.
Esse sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni sono tenute in presenza o, anche esclusivamente, con l’ausilio di mezzi di
telecomunicazione e cioè con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati (per teleconferenza o per videoconferenza), purché siano
rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, la parità di trattamento degli
intervenuti, la possibilità per gli stessi di esprimere la propria opinione, di procedere al
conteggio dei voti e di proclamare i risultati della votazione. Se per motivi tecnici non
fosse possibile iniziare o venisse sospeso il collegamento, la seduta verrà rinviata o
verrà dichiarata sospesa dal Presidente considerando valide le deliberazioni adottate
sino al momento della sospensione. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei
componenti, a ciò designato in apertura dei lavori.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è
determinante quello di chi presiede.
I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro, firmato dal Segretario e dal
Presidente.
Il Consiglio dura in carica cinque anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del
bilancio consuntivo relativo all’anno in cui scade il quinquennio, ed i suoi membri sono
rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l’Assemblea potrà deciderne
la sostituzione con altro componente il cui mandato durerà fino allo scadere del
Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è revocabile da parte dell’Assemblea in qualunque momento per
gravi motivi, confermati come tali dalla Commissione di Garanzia.
Allo scadere dei cinque anni il Consiglio rimane in carica per l’ordinaria
amministrazione fino all’elezione dei nuovi Consiglieri.
La carica di Consigliere è gratuita; ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per l’incarico.
ART. 10
(Presidente, Vice Presidenti)
Il Presidente di LAREA è nominato tra i Consiglieri dal Consiglio Direttivo, se non vi
ha provveduto l’Assemblea; egli rimane in carica per cinque anni e può essere
riconfermato.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell’associazione;
b) provvede a quanto dal presente Statuto non sia determinato alla competenza
di altri organi;
c) ha la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
d) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed
internazionali;
e) convoca l’Assemblea;
f) presiede l’Assemblea nel caso sia assente il Presidente Onorario;
g) convoca il Consiglio Direttivo;
h) presiede il Consiglio Direttivo nel caso sia assente il Presidente Onorario.
Uno o più Vice Presidenti, fino a un massimo di cinque, nominati tra i Consiglieri dal
Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l’Assemblea, sostituiscono il Presidente
in caso di assenza o impedimento, con poteri disgiunti. Essi rimangono in carica per
cinque anni e possono essere riconfermati.
Presidente e Vice Presidenti possono essere revocati da parte dell’organo che li
hanno nominati in qualunque momento per gravi motivi, confermati come tali dalla
Commissione di Garanzia.
ART. 11
(il Comitato Onorario di Presidenza e il Presidente Onorario)
Tra le persone che presentano un profilo politico e culturale particolarmente elevato,
coerente con i principi che ispirano gli scopi dell’associazione, l’Assemblea, o se essa
non vi ha provveduto, il Consiglio Direttivo, elegge un Comitato Onorario di Presidenza
e il Presidente Onorario. Il Comitato Onorario di Presidenza si compone al massimo
di cinque membri, compreso il Presidente. Tutti i membri diversi dal Presidente
assumono la carica di Vice Presidente Onorario. Il Comitato e il suo Presidente durano
in carica cinque anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno in cui scade il quinquennio, ed i suoi membri sono
rieleggibili.
Il Comitato Onorario di Presidenza rafforza l’immagine e la credibilità
dell’associazione, esso concorre a determinare l’indirizzo culturale e politico
dell’Associazione, in modo non vincolante e i suoi membri partecipano alle iniziative
pubbliche dell’associazione dal punto di vista della rappresentanza politica e culturale.
Essi possono essere scelti anche tra i non soci; devono essere invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ai quali partecipano senza diritto di voto.
Il Presidente Onorario presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo.
ART. 12
(La Commissione di Garanzia)
La Commissione di Garanzia è composta da tre membri, scelti fra i soci con
deliberazione dell’assemblea, dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. Ad essa
sono sottoposte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci o
tra l’Associazione e i Consiglieri. Alla Commissione sono sottoposte le controversie e
le valutazioni di propria competenza, come prescritto dagli articoli del presente statuto.
La Commissione decide a maggioranza dei membri.
ART. 13
(Il revisore legale)
Qualora l’Assemblea deliberi di dotarsi di un Revisore legale, egli provvede al controllo
amministrativo di LAREA e formula il proprio giudizio sul bilancio consuntivo. Egli dura
in carica cinque anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno in cui scade il quadriennio, e può essere riconfermato.
ART. 14
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci con il voto
favorevole di due terzi dei soci presenti. L’assemblea nominerà uno più liquidatori,
scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale di
liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
legge 662/1996.
ART. 15
(Rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.